lunedì 1 dicembre 2008

PACCHETTO LEGISLATIVO SUI DIRITTI UMANI

IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Pacchetto legislativo sui diritti umani

Nel campo della promozione e della tutela dei diritti dell’uomo, durante la precedente legislatura
l’Italia si è particolarmente distinta.

Nella battaglia per l’abolizione della pena di morte in ogni sua forma e in ogni circostanza, è
stata il paese promotore della campagna in favore della Risoluzione sulla moratoria internazionale
delle esecuzioni capitali nel mondo approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 18 dicembre 2007.
L’Italia, inoltre, ha concluso l’iter di approvazione della Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione
della pena di morte in qualsiasi circostanza (Vilnius, 3 maggio 2002).

Nonostante ciò, numerose sono ancora le raccomandazioni indirizzate all’Italia dagli organismi di
monitoraggio nel campo dei diritti umani affinché ottemperi ad alcuni impegni internazionali, come si
evince anche dalla IX Relazione sull’attività svolta dal Comitato Interministeriale dei diritti umani
(CIDU) per il 2007 presentata al Parlamento nel giugno 2008.

Nell’ambito dei meccanismi internazionali di monitoraggio e verifica delle Convenzioni internazionali
in materia di diritti umani, viene richiesto all’Italia di provvedere:

• alla Ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;

alla Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri
umani;

all’adeguamento nell’ordinamento interno alle previsioni dello Statuto della Corte Penale
internazionale;
• all’istituzione di un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione dei diritti
umani.
A questi adempimenti legislativi ancora mancanti, necessari per l’adeguamento agli obblighi
internazionali, abbiamo ritenuto importante, proprio in occasione delle celebrazioni del 60°
anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, aggiungere altre rilevanti previsioni
legislative, presentando un vero e proprio pacchetto legislativo sui diritti umani, anche al fine di
spingere il Governo a provvedere in tale direzione.

IL PACCHETTO LEGISLATIVO PRESENTATO DAI GRUPPI PARLAMENTARI DEL PD DI CAMERA E
SENATO COMPRENDE LE PROPOSTE DI LEGGE SUI SEGUENTI TEMI:

1.
INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA
2.
CORTE PENALE INTERNAZIONALE
3.
COMMISSIONE NAZIONALE INDIPENDENTE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI
4.
MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO
5.
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL V° PROTOCOLLO RELATIVO AI RESIDUATI BELLICI
ESPLOSIVI
6.
RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA LOTTA CONTRO
LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
7.
DIRITTO D’ASILO
A cura dell’Ufficio Legislativo – Dipartimento Internazionale – Gruppo PD Camera dei Deputati
Pacchetto legislativo sui diritti umani

1. INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA
L’inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano ci viene richiesto ormai da anni
sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d’Europa. Esso costituisce, infatti, un adeguamento
della normativa interna a quella sopranazionale, colmando un’importante lacuna del nostro
diritto interno.

Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD forniscono una definizione della nuova
fattispecie del reato maggiormente aderente alla nozione contenuta nella Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene degradanti (firmata a New York il 10 dicembre
1984 e ratificata dall’Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498), rispetto a quella più ristretta
che fu inserita nel testo unificato, di mediazione, cui si pervenne alla Camera nella passata
legislatura. Infatti, tale testo unificato introduceva una formulazione più restrittiva della
condotta criminosa, prevedendo che le minacce dovessero essere gravi e riferite a forti
sofferenze fisiche, una formulazione che rischiava di ridimensionare la configurazione del
reato di tortura rendendone più difficile la perseguibilità.

PROPOSTA

Diversamente, la proposta di legge Bressa ed altri (AC 1508) “Introduzione degli articoli613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura”, ritiene
sufficiente ai fini della definizione di tortura, la sottoposizione a “violenza fisica o morale allo
scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze (…) anche se non costituenti reato” per
motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La nuova fattispecie penale
viene collocata all’interno della sezione comprendente i delitti che aggrediscono la libertà
morale e la libertà di autodeterminazione della persona, offese anche mediante violenza
fisica; le aggravanti di pena sono previste in caso di dolo specifico, ossia se la condotta è
posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, se dalla tortura
ne derivi lesione grave o decesso della vittima. Viene inoltre prevista la negazione
dell’immunità diplomatica ai cittadini stranieri che siano stati condannati o imputati per il reato
di tortura. Infine, sempre in ottemperanza alla Convenzione delle Nazioni Unite, la proposta
prevede l’istituzione di un Fondo ad hoc, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
la riabilitazione delle vittime dei reati di tortura.

Al Senato è stato presentato un disegno di legge a prima firma Amati e altri (AS 256) che
introduce, analogamente al testo di Bressa, il reato di tortura nel codice penale nell’ambito dei
delitti contro la persona; tuttavia, in considerazione del rischio che la querela di parte,
contemplata per tutti gli atti che provochino lesioni gravi, lasci ampi margini di impunità, il
delitto di tortura viene qui diversamente collocato (art. 593 c.p.) a chiusura del capo
concernente i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, per i quali è invece prevista la
procedibilità d’ufficio.

2. CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD nascono dall’esigenza di adeguare il nostro
ordinamento alle prescrizioni dello statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite svoltasi a Roma il 17 luglio 1998, e ratificato in
Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, il cui obiettivo è quello di realizzare una giustizia

A cura dell’Ufficio Legislativo – Dipartimento Internazionale – Gruppo PD Camera dei Deputati
Pacchetto legislativo sui diritti umani

penale internazionale imparziale, a tutela dei diritti umani fondamentali e rispettosa delle
garanzie e dei sistemi penali attuali.

Ad oggi, infatti, pur essendo stata l’Italia uno dei primi paesi a ratificare lo statuto della
Corte, dopo quasi 10 anni dalla firma, e a quasi 6 anni di distanza da quando il trattato è
entrato in vigore (nell’aprile del 2002 con il deposito del sessantesimo strumento di ratifica)
mancano ancora le norme di adattamento interno dell’ordinamento italiano che ne possano
consentire l’operatività.

PROPOSTA

Le proposte di legge Gozi (AC 1695) e Maritati (AS 1112), recanti “Disposizioni perl’adeguamento dell’ordinamento interno alla Corte penale internazionale” recepiscono la
necessità di questo adeguamento. Si prevedono, quindi, oltre all’introduzione di fattispecie
penali sconosciute nel nostro ordinamento, anche l’istituzione di un sistema integrato di tutela
giurisdizionale volto a garantire, nel rispetto dei valori costituzionali e delle norme di diritto
penale internazionale, la necessaria protezione nei confronti di condotte integranti le
fattispecie criminose tipizzate nello statuto, assicurando altresì la predisposizione di strumenti
di diritto processuale penale idonei a garantire un’efficace cooperazione degli organi
giurisdizionali interni con la Corte penale internazionale.

Tra alcune delle principali misure inserite vanno senz’altro menzionate: l’introduzione dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra che, assieme al delitto di genocidio,
costituiscono la materia di competenza della Corte penale internazionale; l’attribuzione alla
giurisdizione della Corte d’Assise piuttosto che ai Tribunali militari per i delitti contemplati
nello statuto e commessi da appartenenti alle Forze armate; la previsione della procedibilità
d’ufficio per tutti i delitti previsti ai titoli II (Genocidio), III (Crimini contro l’umanità), IV (Crimini
di guerra) e V (Altri delitti internazionali), se commessi nel territorio dello stato. Vanno inoltre
menzionati l’introduzione di particolari fattispecie di reato contro le popolazioni, quali lo
sterminio, la deportazione, le pratiche di apartheid o persecuzione. Tra i delitti contro la libertà
e la dignità dell’essere umano sono da rilevare, tra gli altri, l’introduzione dei delitti di
riduzione o mantenimento in schiavitù, schiavitù sessuale, gravidanza forzata, sterilizzazione
forzata, tortura, sparizione forzata di persone. Infine, il titolo VI ricomprende le norme volte a
garantire la Cooperazione con la Corte penale internazionale.

3. COMMISSIONE NAZIONALE INDIPENDENTE PER LA PROMOZIONE E LA
TUTELA DEI DIRITTI UMANI
La proposta di istituire un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione
dei diritti umani muove dall’esigenza di dare attuazione nell’ordinamento giuridico italiano alla
Risoluzione dell’assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993,
che impegna gli stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la
protezione dei diritti umani, dettandone i principi fondanti (c.d. Principi di Parigi).

L’Italia è uno dei pochi Paesi a non aver dato attuazione alla Risoluzione ONU.

L’attuale Comitato interministeriale dei diritti umani, pur svolgendo un’apprezzabile attività
in materia di diritti umani a livello nazionale, tuttavia, in quanto istituito in ambito governativo,
non esaurisce pienamente le indicazioni della risoluzione ONU, con particolare riferimento ai

A cura dell’Ufficio Legislativo – Dipartimento Internazionale – Gruppo PD Camera dei Deputati

Proposto da C. Scaramellino

Nessun commento: